Le principali novità della Direttiva sul REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

Le principali novità della Direttiva sul REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

C’è un’importante novità nella Direttiva UE sul Reporting di Sostenibilità: il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva relativa alla Comunicazione Societaria  sulla Sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSR). La nuova informativa di sostenibilità sostituirà la precedente Dichiarazione di Carattere Non Finanziario (DNF). 

È un passo molto importante per le organizzazioni: è stato stilato un quadro normativo armonico che permette la concreta misurazione delle performance di sostenibilità delle imprese e una trasparente divulgazione dei risultati raggiunti.

La portata maggiore di questo intervento è che molti più attori saranno coinvolti in questa attività, comprese le PMI, le quali dovranno redigere le informative attraverso dei criteri proporzionali.

Tale normativa rappresenta quindi una transizione verso un percorso di sostenibilità a cui tutte le organizzazioni sono chiamate a prendere parte.

 

Le principali novità della direttiva

La Direttiva prevede diversi aspetti nuovi, che vale la pena esplorare.

  1. Ambito di applicazione

Ora non solo le grandi società quotate e non quotate, ma anche tutte le PMI quotate su mercati regolamentari, ad esclusione delle microimprese quotate, sono chiamate a redigere il report di sostenibilità.

Lo stesso vale per i gruppi, che dovranno presentare un report di sostenibilità consolidato. Ne sono esenti le sub-holding, se tale reportistica è prodotta dalla controllata seguendo le regole e gli standard europei.

La direttiva si applica anche alle società non europee che però operano nell’UE con un fatturato realizzato nel territorio superiore ai €150 milioni annui.



Grandi imprese: società che alla data di chiusura dell’anno economico finanziario superano due dei seguenti tre criteri: 

  • €20 milioni di totale attivo;
  • €40 milioni di fatturato; 
  • numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.



Microimprese: società che non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti requisiti:

  • €350.000 di totale attivo;
  • €700.000 di fatturato;
  • numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 10

 

  1. Estensione della raccolta dati nella catena di fornitura 

La nuova disciplina europea prevede massimo impegno per tutta la filiera produttiva.

Le aziende obbligate alla predisposizione del report dovranno rendicontare le prestazioni ESG di tutta la catena di fornitura.

Questo significa che tutte le imprese che si trovano nella catena di fornitura di aziende chiamate a redigere il bilancio di sostenibilità saranno a loro volta tenute alla raccolta e comunicazione dei dati, pur non avendo l’obbligatorietà formale della rendicontazione.  

Tanto più si troveranno in una posizione strategica all’interno della catena tanto più sarà reale la necessità di adeguarsi alle richieste ed esigenze del proprio cliente.

  1. Tempistiche 

Il recepimento della Direttiva da parte delle diverse entità sopra citate è scandito dai seguenti termini di applicazione temporale:

 

Data di attuazione

Entità che devono rispettare l’obbligo

1 gennaio 2024,

con primo report nel 2025

Imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) ai sensi della Direttiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016)

1 gennaio 2025,

con primo report nel 2026

Grandi società quotate e non quotate che ricadono nell’ambito della CSRD e non producevano già la DNF.

E PMI in catena di fornitura delle grandi società che rendiconteranno le performance di sostenibilità 

1 gennaio 2026, 

con primo report nel 2027, con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di  avvalersi di tale opzione

PMI quotate che ricadono nell’ambito della CSRD

1 gennaio 2028, 

con primo report nel 2029

Filiali di imprese extra-UE che ricadono nell’ambito della CSRD

  1. I nuovi standard europei per la rendicontazione: ESRS e il contributo dell’EFRAG

La Commissione europea ha commissionato all’EFRAG, organo di consulenza della Commissione europea nel campo della rendicontazione aziendale, la stesura dei nuovi standard europei obbligatori per il reporting di sostenibilità, con la denominazione European sustainability reporting standards (ESRS).

L’approccio utilizzato nel rendicontare le tematiche ESG considera una prospettiva multi-stakeholder, non orientata esclusivamente agli interessi degli investitori.  

Tali standard saranno coerenti con le raccomandazioni presentate dal TCFD  (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) e rifletteranno gli obblighi informativi promananti dalla EU Green Taxonomy (es. art. 8), dalla SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), dallo European Pillar on Social Rights e dalla Direttiva sulla Sustainable Corporate Governance and Due Diligence.

 

Gli standard saranno suddivisi in:

  • informative trasversali di natura generica (“sector agnostic”), applicabili indipendentemente dal settore di riferimento;
  • informative settoriali (“sector specific”), specifiche al settore di appartenenza di un’impresa.

Il primo set di standard di sostenibilità europei sarà approvato ed emanato entro il 30.06.2023 e il secondo set (inclusi quelli settoriali e per le PMI) entro il 30.06.2024.

 

L’obiettivo di questi standard è aiutare le imprese a divulgare le corrette informazioni relative all’impatto prodotto dalla questione di sostenibilità sui risultati aziendali ma anche gli impatti dell’impresa stessa sull’ambiente e le persone. Per tale motivo, sarà fondamentale descrivere il modello organizzativo e il piano strategico delle imprese, focalizzandosi, inoltre, sui rischi e sulle opportunità connesse alle questioni di sostenibilità.

 

Gli standard ESRS saranno compatibili con i quadri di rendicontazione più utilizzati, quali Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SABS), International Integrated Reporting Council (IIRC), dall’Organismo internazionale di normalizzazione  contabile (IASB), Task Force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD), Carbon Disclosure Standards Board (CDSP) e  dal CDP (ex Carbon Disclosure Project). 

Inoltre, dovranno integrare il contenuto degli standard internazionali implementati dall’International Sustainability Standard Board (ISSB), al fine di armonizzare la rendicontazione per le imprese che operano a livello globale e ridurre il rischio di incoerenza.

  1. Novità per le PMI e principio di proporzionalità

La Commissione europea ha previsto per le PMI standard europei differenziati e semplificati, proporzionati alle capacità e alle caratteristiche specifiche di ogni azienda.

Inoltre viene considerata la possibilità di utilizzo, su base volontaria, dell’informativa di rendicontazione di sostenibilità con tali principi proporzionati anche alle PMI non quotate.

 

Per quanto riguarda la catena di fornitura, l’azienda capo-filiera potrà chiedere le informazioni relative agli ambiti di sostenibilità a tutte le aziende che ne fanno parte, in coerenza con gli standard di reporting semplificati per le PMI.

 

Se per 3 anni l’impresa assoggettata all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità non riesce ad ottenere informazioni dalla catena di fornitura, essa dovrà spiegare 

  1. a) gli sforzi compiuti
  2. b) perché non è stato possibile ottenere le informazioni
  3. c) i piani con cui prevede di ottenere tali informazioni in futuro.

 

I Governi degli Stati membri sono invitati a studiare l’impatto dell’applicazione dei nuovi standard sulle PMI nazionali e a predisporre incentivi e aiuti per favorire questo passaggio.

 

  1. Natura e dimensione temporale delle informazioni

Le informazioni di sostenibilità presentate nei report saranno sia di natura quantitativa che qualitativa: gli standard ESRS, infatti, presentano metriche per misurare le performance sostenibili delle aziende e informative di carattere narrativo, per fornire una spiegazione adeguata al dato numerico rendicontato.

 

In particolare, la Direttiva europea sottolinea il carattere prospettico (forward-looking) delle informazioni nel medio e lungo termine, coerentemente con gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi e dallo European Green Deal.

 

Un’ulteriore novità riguarda il collocamento dell’informativa di sostenibilità, che dovrà necessariamente essere identificabile all’interno della Relazione sulla Gestione, e non in un fascicolo a parte.

 

  1. La doppia materialità

Gli standard ESRS sottolineano che la doppia materialità nasce dall’unione della financial materiality e della impact materiality e che entrambe hanno la medesima importanza nella definizione del report di sostenibilità europeo.

Ecco il principio della doppia materialità, introdotto dalla nuova Direttiva europea. Questo prevede che le imprese, nella determinazione delle tematiche materiali (cioè significative), considerino le tematiche di sostenibilità che influenzano i risultati economico-finanziari dell’impresa (materialità finanziaria) o i fattori rilevanti dal punto di vista socio-ambientali relativi ai temi ESG prodotti dalle attività dell’impresa (materialità d’impatto) oppure che si prendano in considerazione entrambe le tipologie di materialità.

  1. Digitalizzazione

Tra le novità della Direttiva vi è l’obbligo di digitalizzare l’informazione presentata nel report di sostenibilità, con l’obiettivo di garantire una maggiore diffusione e comparabilità. Verrà utilizzato un formato elettronico unico di comunicazione, che si serve del linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura  XBRL (già obbligatorio in Europa per tutte le quotate e, in Italia, anche per le società di  capitali non-quotate). 

Infine, le informazioni di sostenibilità digitalizzate dovranno essere pubblicate seguendo «European Single Electronic Format» (ESEF) e depositate nello «European Single Access Point» (ESAP).

 

  1. Rendicontazione degli intangibili

La Direttiva prevede l’obbligo di rendicontazione degli asset intangibili, i quali formano il capitale generato internamente dalle aziende e non riportato nello Stato Patrimoniale, e che dunque non è visionabile agli utenti esterni e interni del reporting.

 

Le società di capitali dovranno riportare tutte le informazioni relative a tali asset nella Relazione sulla gestione.

 

  1. Revisione e assurance

Tutti i report di sostenibilità che verranno redatti in conformità alla Direttiva europea saranno obbligatoriamente assoggettati al limited assurance, con la possibilità di introdurre successivamente la reasonable assurance, tipica del bilancio economico-finanziario.

 

Le informazioni dovranno essere soggette ad una revisione da parte di un ente esterno accreditato dalle autorità nazionali (statutory  auditor) con la possibile introduzione di un’apposita certificazione per le competenze relative a  questo tipo di assurance. 

 

Gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se il report di sostenibilità e il bilancio economico-finanziario delle imprese siano revisionate o meno al medesimo auditor.

 

Per scoprire tutti i campi applicativi della Direttiva i professionisti di Hidra sono a tua disposizione.